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Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

  • Richiamati i propri decreti:
  1. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
  1. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
  1. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
  1. 29 in data 08/03/2020, n. 31 in data 09/03/2020, n. 32 in data 10/03/2020, n. 35 in data 14/03/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
  1. 34 in data 12/03/2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 PUNTO 5 DEL DPCM 11 MARZO 2020 IN TEMA DI PROGRAMMAZIO-NE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”
  1. 36 del 15 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. MODIFICHE ALLE PROPRIE PRECEDENTI ORDINANZE APPROVATE CON DECRETO N. 34 DEL 12 MARZO 2020 E N. 36 DEL 15 MARZO 2020.”;
  1. 39 del 16 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. MODIFICHE ALLE PROPRIE PRECEDENTI ORDINANZE APPROVATE CON DECRETO N. 34 DEL 12 MARZO 2020 E N. 36 DEL 15 MARZO 2020.”
  1. 41 del 18 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.”

 

Preso atto delle nota a firma del Direttore Generale dell’ASL della Romagna in data 16 e 19 marzo 2020 inviate al presidente della Regione Emilia Romagna, al Commissario ad acta COVID-19 ed al Prefetto di Rimini con cui viene rappresentata la preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell’intera area riminese e viene richiesto un intervento straordinario in tema di contenimento e distanziamento sociale;

Preso atto che, anche sulla base della relazione sopra citata del Direttore Generale dell’ASL Romagna, le misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 abbiano necessità di essere rafforzate al fine di non ridurre l’attuale disponibilità di posti letti nei nosocomi di riferimento provinciale;

Considerato altresì che alcuni territori comunali della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante aumento;

Considerata, inoltre, la preoccupante progressione dell’evoluzione del rapporto di incidenza tra numero di persone contagiate e popolazione su tutto il territorio provinciale; 

Sentiti il Presidente della Provincia di Rimini, il Sindaco del Comune di Rimini e il Prefetto di Rimini, che hanno supportato, in sede di CCS e di COS convocati dalla Prefettura di Rimini rispettivamente in data 19 e 20 marzo 2020, la condivisione delle misure da adottare con i sindaci dei territori comunali ricompresi nel perimetro del territorio provinciale di Rimini;

Ritenuto pertanto necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite dal livello nazionale, regionale e comunale;

Di intesa con la Repubblica di San Marino, in esecuzione dell’accordo di collaborazione siglato tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

Dato atto dei pareri allegati

Ordina

Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento al territorio della Provincia di Rimini, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

  1. È disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini ad esclusione di:
  • attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
  • impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;
  • utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
  • sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
  • scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
  • impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working;
  • chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;
  • divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;
  • chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.
  1. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (meccanici, elettrauti, gommisti ecc.), quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni;
  2. È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività: negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali;
  3. L’accesso ai luoghi di esercizio commerciale ammesso, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, va eseguito da un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  4. È ammessa l’attività agricola svolta con personale residente o comunque presente nel territorio provinciale;
  5. Sono esclusi dai presenti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti;
  6. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
  7. Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
  8. Sono comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.
  9. Chiusura al pubblico di parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, arenili in concessione e liberi, aree in adiacenza al mare, lungomari, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture, aree attrezzate per attività ludiche.
  10. Riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte dell'agenzia AMR in accordo con l'operatore di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente al territorio provinciale di Rimini;
  11. Gli effetti della presente ordinanza decorrono dalle ore 24 del 20 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, ad eccezione delle misure di cui al punto 1 i cui effetti decorrono dalle ore 24 del 22 marzo e sino al 3 aprile 2020;
  12. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
  13. La presente ordinanza è altresì notificata al Presidente della Provincia di Rimini, ai Sindaci e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

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