Balneari, la proposta del governo: bandi entro il 2024 e indennizzi

Martedì, 24 Maggio 2022

(Rimini) Ai comuni si dà tempo un anno (non cinque come ipotizzatoin una prima bozza di accordo) per fare i bandi, cioè fino al 31 dicembre 2024. Per gli imprenditori balneari uscenti si prevede un indennizzo per la perdita dell'avviamento, calcolato con riferimento alle scritture contabili e ad una perizia giurata. È questa l’ipotesi di mediazione proposta dal governo ai gruppi parlamenari per arrivare a una sintesi sul decreto concorrenza e soprattutto al voto entro fine mese. In commissione al senato si inizia a votare già da oggi. 

"Il testo su cui si sta trattando è un buon compromesso, che recepisce molte proposte del Movimento 5 Stelle presentate in Senato già nell'ultima legge di Bilancio”. Commenta il senatore 5Stelle Marco Croatti. Il movimento, del resto, è da sempre favorevole alle aste. “Entro il primo gennaio 2024 si aprirà un nuovo sistema di gare pubbliche che pone fine al regime delle proroghe infinite che da anni caratterizza il settore, con imprese costrette a vivere nella più assoluta incertezza, con canoni di concessioni irrisori per lo Stato, e con utenti costretti a pagare prezzi esosi per i servizi ricevuti”.

Scendendo nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos, in fatto di termini, la proposta prevede all’rticolo 2 bis comme 3 che “in presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la presenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327”. 

Rispetto agli indennizzi, si legge all’articolo 2-ter lettera i) dell definizione “anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore residuo dei beni immobili oggetto di investimenti per l’esercizio dell’impresa, calcolato sulla base delle scritture contabili ovvero di perizia giurata redatta da un professionista abilitato, che ne attesta la consistenza, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell’attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell’autorità amministrativa".