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Ordinanza antiprostituzione, Dau: Inutile, ma sindaci non rinunciano a ‘giornalata’

Mercoledì, 22 Novembre 2017

(Rimini) “A Rimini se ne sentono di tutti i colori”, secondo Claudio Dau della direzione nazionale del Movimento nazionale per la sovranità intervenendo in merito alla nuova ordinanza antiprostituzione del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che prevede carcere e controlli fiscali per i clienti delle lucciole. “Gli avvocati riminesi, unitamente agli studenti al terzo anno di giurisprudenza, sono piegati in due dalle risate. Hanno già il modellino seriale del ricorso da presentare "copiaincolla" alle cancellerie degli Uffici Giudiziari”, sostiene Dau.

La questione è sempre la stessa. “E' applicabile l'art. 650 c.p. a queste ordinanze?”, si somanda Dau. La risposta è: “No, lo sanno tutti. Sulle fattispecie penali esiste la riserva di legge dello Stato. Ma se Nardella lo ha fatto lo dobbiamo fare anche a Rimini, mica vorrai essere da meno. La questione dell'applicabilità dell'art. 650 c.p. alle ordinanze sindacali è questione dibattuta da tempo. La Corte Costituzionale continua a bocciare certe iniziative, ma i Sindaci non rinunciano alla giornalata, devono far vedere che non è colpa loro se la prostituzione dilaga, ma che è colpa degli avvocati, della magistratura, della polizia, dei vigili urbani.
Intanto, il Sindaco non ha competenza penale, cioè non può inventarsi reati, magari decidendo quali zone sono da tutelare e quali no, perseguendo i cittadini a seconda che il comportamento venga tenuto su Viale Regina Margherita piuttosto che su Via Orsoleto, tutelando alcune zone piuttosto che altre”.

Come finirà? “Archiviazioni a nastro, a meno che la Procura non ritenga di emettere decreti penali di condanna, che verranno regolarmente impugnati. Voler contrastare il fenomeno della prostituzione con le ordinanze sindacali contro i "clienti" delle prostitute, vuol dire cercare di fermare un treno con una mano”.
La sanzione penale dell'art. 650 cp prevede, appunto, la mancata osservanza di un provvedimento dell'Autorità legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene. “Riesce difficile comprendere a quali delle suddette "ragioni" sia riconducibile quella delineata nell'ordinanza riminese, come in quella fiorentina. Ma come si fa a pensare che il fenomeno, con tutto quello che c'è dietro, possa essere contrastato con una contravvenzione di polizia?”.


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