Coronavirus, istruzioni per l’uso: la prefettura sulle nuove misure del ministero

Lunedì, 02 Marzo 2020

(Rimini) Scuola, servizi, attività commerciali e pubblici esercizi: le nuove misure contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio Sono in vigore da lunedì 2 fino a domenica 8 marzo le nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, emanate dal Governo attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm). Il provvedimento è stato assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e uniforma le misure per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto.

Il decreto riprende per molti aspetti l’ordinanza regionale in vigore fino a domenica scorsa, ma contempla anche importanti novità sia per gli enti pubblici e privati, sia per gli esercizi e le attività commerciali.

Inoltre sono previste misure di carattere nazionale, come ad esempio l’obbligo nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute. Sempre nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono inoltre essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

Ecco le principali misure in vigore fino a domenica 8 marzo.

 Eventi, cinema e teatri. Il decreto conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

 Luoghi di culto. si prevede l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

 Cultura. Il decreto prevede l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). L'apertura è permessa a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 Scuola. E’ confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 Pubblici esercizi e commercio. Il decreto permette lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le altre attività commerciali possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

 Attività sportive. Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Ai tifosi residenti in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

 Concorsi. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile.

 Altre indicazioni. L’accesso dei visitatori alle aree di degenza deve essere limitato da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Più in generale, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Il decreto stabilisce anche misure valide nell’intero territorio nazionale, tra cui: la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche; l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva; la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare modalità di didattica a distanza.

Inoltre, allo scopo di promuvere informazione e prevenzione, il decreto prevede:

 nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni devono essere esposte negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;

 nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

I dieci comportamenti da seguire indicati dal Ministero della Salute

1. Lavati spesso le mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico. Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

10. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni. Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani. La Protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. Per far fronte alle numerose richieste di informazioni è necessario contattare anche questi numeri soltanto se necessario. Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente. Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.